IL GENITORE CHE CONCEDE IN COMODATO UNA CASA ALLA FIGLIA NON E’ TENUTO, IN CASO DI SEPARAZIONE, A RESTITUIRE LE SPESE SOSTENUTE DAL GENERO PER MIGLIORARE E ADEGUARE L’ABITAZIONE CONIUGALE.
È quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza 27 gennaio 2012, n. 1216 secondo la quale l’assegnazione della casa coniugale a un coniuge non fa venir meno il contratto di comodato in essere, con la conseguenza che il genitore non è tenuto a rimborsare all’ex genero le spese sostenute durante la convivenza per la migliore sistemazione della casa coniugale. Il comodatario, nel caso debba affrontare delle spese necessarie per la manutenzione, anche straordinarie, al fine di meglio utilizzare la casa può liberamente scegliere di provvedervi o meno, ma nel caso decida di affrontare dette spese lo fa nel suo esclusivo interesse e non può poi pretendere il rimborso dal comodante.
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